Il richiamo alla botte o alla barrique valorizza una fase della lavorazione del vino e contribuisce a raccontarne l’identità. In etichetta, però, le parole devono corrispondere al processo effettivamente seguito in cantina e rispettare le formulazioni ammesse dalla normativa. Per i vini Dop e Igp, le indicazioni sulla fermentazione, sulla maturazione e sull’invecchiamento in legno richiedono quindi attenzione sia nella scelta dei termini sia nella documentazione delle operazioni.
A questo tema è dedicato l’approfondimento «Indicazioni sul legno in etichetta: i termini consentiti per i vini Dop e Igp», pubblicato nella Pagina del Servizio Giuridico su Il Corriere Vinicolo 32/2026 del 12 ottobre. Il contributo esamina l’articolo 53, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) 2019/33 e il relativo Allegato V, che individua le espressioni utilizzabili per descrivere questi metodi di produzione. La disciplina riguarda i vini a denominazione di origine protetta, a indicazione geografica protetta e quelli con un’indicazione geografica di un Paese terzo, ferma restando la possibilità per gli Stati membri e i Paesi terzi di stabilire indicazioni equivalenti.