Annata in etichetta: regole per Doc, Docg, Igp e vini generici

Il Servizio Giuridico UIV chiarisce quando l’indicazione dell’annata in etichetta è obbligatoria, facoltativa o subordinata a condizioni specifiche.

Data:

May 21, 2026

Tempo di lettura:

2 minuti

Argomenti:
  • News
  • Il Corriere Vinicolo
  • annata in etichetta
  • etichettatura vino
  • Legge 238/2016
  • normativa vino
  • Regolamento UE 1308/2013
  • Regolamento UE 2019/33
  • Servizio Giuridico UIV
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Annata in etichetta: regole per Doc, Docg, Igp e vini generici

L’indicazione dell’annata in etichetta può apparire, agli occhi del consumatore, come un’informazione semplice e immediata. Per le imprese vitivinicole, invece, rappresenta un passaggio tecnico da gestire con attenzione, perché la sua presenza non risponde a una regola unica e indistinta per tutti i vini. A seconda della categoria del prodotto, della presenza di una denominazione o di un’indicazione geografica, delle previsioni del disciplinare e delle condizioni di controllo applicabili, l’annata può essere obbligatoria, facoltativa oppure ammessa solo nel rispetto di requisiti precisi.

Il tema è approfondito nella pagina del Servizio Giuridico UIV pubblicata su Il Corriere Vinicolo 16/2026, a cura del team composto da Chiara Menchini, Antonio Rossi, Martina Fusaro, Aurora Marzinotto, Nicole Bressan e Alessandra Zuccato. Il contributo ricostruisce il quadro normativo applicabile all’indicazione dell’annata per vini Doc, Docg, Igp e generici, evidenziando le differenze tra disciplina unionale e disposizioni nazionali.

A livello europeo, l’articolo 120 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 qualifica l’annata tra le indicazioni facoltative. L’articolo 49 del Regolamento (UE) 2019/33 stabilisce inoltre che l’annata può essere indicata solo se almeno l’85% delle uve utilizzate per l’elaborazione del prodotto è stato raccolto nell’anno riportato in etichetta. La normativa unionale prevede anche una regola particolare per i prodotti ottenuti tradizionalmente da uve vendemmiate nei mesi di gennaio o febbraio: in questi casi, l’annata da indicare è l’anno civile precedente.

Il quadro cambia però quando si considera la normativa italiana. L’articolo 31, comma 12, della Legge n. 238/2016 prevede infatti l’obbligo di riportare in etichetta l’annata di produzione delle uve per i vini Dop prodotti in Italia, dunque per Doc e Docg, salvo alcune eccezioni. Restano esclusi i vini liquorosi, i vini spumanti non etichettati come millesimati e i vini frizzanti. Per gli spumanti millesimati, invece, l’indicazione dell’annata è obbligatoria. Ulteriori obblighi possono derivare dai disciplinari di produzione, così come dalla normativa sui vini novelli Dop e Igp.

Diverso è il regime per i vini Igt e per i vini generici. Per gli Igt, l’annata resta facoltativa, nel rispetto della regola dell’85%. Per i vini privi di Dop o Igp, invece, l’indicazione è possibile solo in presenza di specifiche condizioni, tra cui la riclassificazione o il declassamento da vini Dop o Igp recanti l’annata da parte del medesimo operatore, oppure l’inserimento dell’operatore nel sistema di controllo e vigilanza. Anche il posizionamento in etichetta richiede attenzione: salvo disposizioni specifiche del disciplinare, l’annata può essere riportata anche al di fuori dello stesso campo visivo delle indicazioni obbligatorie.

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  • Regolamento UE 2019/33
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Ultimo aggiornamento: May 21, 2026 6:52 AM